FAQ - Domande e risposte


La modifica del DPR 462-01 ha introdotto, per il Datore di Lavoro, l’obbligo di iscrizione al portale CIVA allo scopo di assolvere all’obbligo di cui all’art. 7bis DPR 462/01, ovvero di comunicare tempestivamente all’INAIL il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.
Abbiamo pensato di aiutarvi nell’utilizzo di questo nuovo strumento rispondendo ad alcune domande frequenti che ci vengo sottoposte.

    • COS’E’ IL CIVA?
Il CIVA è un applicativo entrato in funzione nel maggio 2019 e che consente all’Inail di gestire telematicamente tutti i servizi di certificazione e verifica degli impianti e degli apparecchi, nello specifico:
    a) denuncia di impianti di messa a terra
    b) denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
    c) messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
    d) riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
    e) prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
    f) messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
    g) messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
    h) approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
    i) prime verifiche periodiche.

    • L’ISCRIZIONE PUO’ FARLA L’ORGANISMO CHE ESEGUE LE VERIFICHE?
NO, agli Organismi di Ispezione è vietato effettuare questo tipo di servizio in quanto si configurerebbe come una consulenza erogata a favore del soggetto titolare dell’impianto, andando così a ledere il principio di terzietà al quale tutti gli Organismi di Ispezione devono sottostare.

    • NON RIESCO A REGISTRARE L’IMPIANTO SUL PORTALE PERCHE’ MI VIENE RICHIESTO IL NUMERO DI MATRICOLA, DOVE LA TROVO? E’ INDICATA SUL VERBALE DI VERIFICA?
Il numero di matricola si ottiene inviando la dichiarazione di conformità e l’eventuale progetto dell’impianto elettrico (se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto) agli uffici Inail e ATS o all’ARPA territorialmente competenti, come previsto dal DPR 462/01 art 2 – comma 2.
Nel caso la comunicazione fosse stata fatta, ma non vi è mai stato restituito un numero di matricola, quest’ultima potrà essere richiesta attraverso il portale Inail CIVA nella sezione “Richiedi matricola per impianti denunciati”.
Nel caso in cui l’impianto non fosse mai stato denunciato, allora bisognerà procedere ad effettuarla mediante la sezione “Denuncia impianto non censito” che trovate sempre sul portale Inail CIVA.
La denuncia dell’impianto comporterà il pagamento di un bollettino a favore dell’Inail.
Qualora abbiate messo a disposizione del nostro Ispettore la documentazione del vostro impianto e fosse presente la matricola, quest’ultima sarà riportata nella prima pagina del nostro verbale nella sezione “Scheda di denuncia”. In caso contrario il Verbale non riporterà il numero di matricola.

    • COME COMUNICARE IL NOMINATIVO DELL’ORGANISMO CHE HA EFFETTUATO LA VERIFICA?
Una volta registrata l’azienda sul portale Inail CIVA (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-avvio-procedura-civa2019.html),
si potrà accedere nell’ordine alle sezioni:
    a) Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi
    b) CIVA
    c) Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche
    d) Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)
    e) e quindi seguire le istruzioni compilando i campi richiesti sul portale.

    • DEVO TRASMETTERE AL CIVA LA COPIA DEL VERBALE DI VERIFICA?
Il verbale di verifica non deve essere inviato all’INAIL tramite il portale CIVA. La legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha modificato il DPR 462/01 introducendo l’art. 7 bis che, al comma 2, riporta quanto segue “Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”
In conclusione, bisognerà esclusivamente comunicare all’Inail, attraverso il portale CIVA, il    nominativo dell’Organismo di Ispezione che ha eseguito la verifica periodica, senza allegare nulla.

    • PER LE VERIFICHE ESEGUITE PRIMA DELLA MODIFICA DEL DPR 462-01 DEVO COMUNQUE FARE L’ISCRIZIONE AL CIVA?
Sole per le verifiche eseguite dopo il 31/12/2019, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare attraverso il portale Inail CIVA, il nominativo dell’Organismo di Ispezione che ha effettuato la verifica.

    • C’E UN TEMPO MASSIMO DOPO L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA PER COMUNICARE IL NOMINATIVO DELL’ORGANISMO CHE L’HA ESEGUITA?
L’introduzione nel DPR 462/01 dell’articolo 7 bis, come da legge del 28 febbraio 2020, n. 8, riporta nell’art. 2 comma 2 quanto segue:” Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”
La legge non indica un tempo definito, ma introduce il termine “... tempestivamente ...”, quindi la comunicazione va effettuata non appena eseguita la verifica.

    • NON HO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ELETTRICO, COSA DEVO FARE?
La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (Di.Co.) è il documento che l’installatore è obbligato a rilasciare quando realizza un impianto elettrico o nei casi in cui un impianto esistente venga messo a norma, modificato in maniera sostanziale o rifatto ex novo. Esso serve ad attestare e garantire la conformità delle opere eseguite alle normative tecniche e alle prescrizioni di legge vigenti.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità fosse andata perduta, la si può richiedere all’installatore che a suo tempo ha rilasciato tale documento.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse mai stata redatta, oppure se l’installatore non fosse più reperibile, occorrerà rivolgersi immediatamente ad un installatore di vostra fiducia.
Se l’impianto elettrico di cui si è privi di Di.Co. fosse stato realizzato prima dell’introduzione del DM 37/08, sarà possibile farsi rilasciare da un professionista una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)
La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata dal responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) se l’impianto non risulta soggetto a obbligo di progetto. Negli altri casi va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.
Naturalmente, una volta in possesso della dichiarazione di conformità o della Di.Ri., si dovrà procedere con la denuncia dell’impianto di terra mediante il portale Inail CIVA.

    • NON HO IL PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO, COSA DEVO FARE?
Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/2008:
 l’introduzione del DM 37/08 specifica, all’articolo 5, che il progetto è sempre obbligatorio ogni volta che si realizza una installazione, una trasformazione o un ampliamento di un impianto elettrico.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
    • per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
    • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori
    • impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq.
    • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.

In tutti gli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Nel caso in cui il progetto fosse andato perduto, lo si può richiedere al progettista che a suo tempo aveva redatto tale documento.
Nel caso in cui il progetto non fosse mai stato prodotto, bisognerà richiedere immediatamente ad un progettista di vostra fiducia di produrlo ex-novo.
Per gli impianti elettrici realizzati prima del 27/03/2008 e dopo il 13/03/1990:
per tali impianti bisognerà fare riferimento alla legge 46/90 che prevedeva l’obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
    • utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW.
    • unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq.
    • immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq
    • impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V
    • impianti soggetti a normativa specifica (locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio)
    • impianti di protezione scariche atmosferiche.
Per questi impianti, nel caso in cui il progetto fosse andato perduto o non fosse più reperibile, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di farsi rilasciare una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.

    • NON HO LAVORATORI MA HO COMUNQUE FATTO LA VERIFICA, DEVO FARE L’ISCRIZIONE AL CIVA?
Per i soggetti che non hanno lavoratori, la comunicazione non deve essere fatta.