GIAVA SERVIZI S.r.l. è un Organismo Abilitato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) per l’effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n. 462 per le aree 1, 2 e 3. GIAVA SERVIZI S.r.l. opera su tutto il territorio nazionale grazie a una capillare organizzazione tecnico-commerciale facente capo alla sede di Trezzano Sul Naviglio (MI).
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DPR 462/01
Il Decreto del Presidente della Repubblica 22-10-2001, n. 462, entrato in vigore il 23/01/2002, regolamenta “il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”, semplificando alcune fasi procedimentali riferite alla messa in esercizio e la verifica periodica degli impianti elettrici.
A partire da tale data il datore di lavoro “…è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica”.
La verifica periodica deve essere effettuata a cura del datore di lavoro, che ha l’obbligo di far eseguire gli interventi di verifica dandone mandato all’Ente pubblico (ASL/Arpa territorialmente competenti) o ad un Organismo privato, abilitato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), che agisce come ente di terza parte, cioè con imparzialità e indipendenza di giudizio dalle parti coinvolte, secondo i requisiti dell’Appendice A della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012.
Il Datore di lavoro ha facoltà di scegliere l’Organismo (pubblico o privato) di cui intende avvalersi.
La verifica ordinaria può essere biennale o quinquennale a seconda della classificazione del luogo di lavoro. La verifica deve essere biennale per gli impianti installati nei cantieri, in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, in ambienti con pericolo di esplosione e per i locali adibiti ad uso medico (compresi i locali ad uso estetico). Tutti i restanti luoghi devono essere sottoposti a verifica quinquennale.
Il datore di lavoro dovrà richiedere l’esecuzione di una verifica straordinaria, cioè al di fuori della periodicità biennale o quinquennale, in caso di esito negativo della verifica ordinaria o in caso di modifica sostanziale dell’impianto.
È importante sottolineare che lo scopo dell’Organismo non è investigativo, tantomeno di controllo dell’operato del progettista/impresa installatrice che ha operato sull’impianto: compito dell’Organismo è verificare la sicurezza dell’impianto, allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori attraverso la propria azione preventiva.
Modifiche al D.P.R. 462/01, l’art. 7bis
L’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), poi convertito in legge, ha introdotto importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici:
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).
- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
- L’INAIL predispone un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, INAIL dispone già dell’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione) e che viene implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici.
- Gli organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate e dovranno fare riferimento al tariffario delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, che riporta le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra e per i costi accessori (ad es. le trasferte), in base alle “classi di potenza installata”.