Verifiche Periodiche

GIAVA SERVIZI S.r.l. è un Organismo Abilitato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) per l’effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n. 462 per le aree 1, 2 e 3.  GIAVA SERVIZI S.r.l. opera su tutto il territorio nazionale grazie a una capillare organizzazione tecnico-commerciale facente capo alla sede di Trezzano Sul Naviglio (MI).

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DPR 462/01

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22-10-2001, n. 462, entrato in vigore il 23/01/2002, regolamenta “il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”, semplificando alcune fasi procedimentali riferite alla messa in esercizio e la verifica periodica degli impianti elettrici.


A partire da tale data il datore di lavoro “…è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica”.


La verifica periodica deve essere effettuata a cura del datore di lavoro, che ha l’obbligo di far eseguire gli interventi di verifica dandone mandato all’Ente pubblico (ASL/Arpa territorialmente competenti) o ad un Organismo privato, abilitato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), che agisce come ente di terza parte, cioè con imparzialità e indipendenza di giudizio dalle parti coinvolte, secondo i requisiti dell’Appendice A della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012.


Il Datore di lavoro ha facoltà di scegliere l’Organismo (pubblico o privato) di cui intende avvalersi.


La verifica ordinaria può essere biennale o quinquennale a seconda della classificazione del luogo di lavoro. La verifica deve essere biennale per gli impianti installati nei cantieri, in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, in ambienti con pericolo di esplosione e per i locali adibiti ad uso medico (compresi i locali ad uso estetico). Tutti i restanti luoghi devono essere sottoposti a verifica quinquennale.
Il datore di lavoro dovrà richiedere l’esecuzione di una verifica straordinaria, cioè al di fuori della periodicità biennale o quinquennale, in caso di esito negativo della verifica ordinaria o in caso di modifica sostanziale dell’impianto.


È importante sottolineare che lo scopo dell’Organismo non è investigativo, tantomeno di controllo dell’operato del progettista/impresa installatrice che ha operato sull’impianto: compito dell’Organismo è verificare la sicurezza dell’impianto, allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori attraverso la propria azione preventiva.

 

Modifiche al D.P.R. 462/01, l’art. 7bis

L’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), poi convertito in legge, ha introdotto importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici:

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).

    1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
    2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
    3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
    4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
In sintesi:
 
  • L’INAIL predispone un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, INAIL dispone già dell’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione) e che viene implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici.


  • Gli organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate e dovranno fare riferimento al tariffario delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, che riporta le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra e per i costi accessori (ad es. le trasferte), in base alle “classi di potenza installata”.

 

 

SCARICA IL "REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE STRAORDINARIE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE" (DPR 462)